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Statuto
(aggiornato con le modifiche approvate dalla Assemblea generale ordinaria dei soci del 15 ottobre 2008)

IL CIRCOLO
Art. 1
Il Circolo Sassarese è un luogo di convegno con finalità cultu­rali e ricreative.
Art. 2
Il Circolo ha sale di lettura, di conversazione, di giochi e un servizio di mensa riservato ai Soci.
II Circolo organizza conferenze, audizioni musicali, balli e altri trattenimenti in sintonia con le sue finalità. Sono escluse in ogni caso riunioni e manifestazioni che abbiano carattere prevalente­mente politico o religioso.

I SOCI
Art. 3
Tutti i Soci devono essere maggiori di età e avere una posizio­ne sociale decorosa.
Art. 4
Il Circolo è composto di Soci onorari, fondatori, ordinari, tem­poranei e non residenti.
Può essere nominato Socio onorario dal Consiglio di Direzione con voto unanime dei presenti chi abbia acquisito indiscusse bene­merenze nei confronti del Circolo e il Socio fondatore che in tale qualità faccia parte del Circolo da almeno trentacinque anni.
Al momento della sua ammissione al Circolo il socio assume la qualità di ordinario, salvo che non domandi espressamente di essere iscritto come temporaneo o come non residente, avendone i requisiti.
Trascorsi cinque anni di ininterrotta appartenenza al Circolo, il Socio ordinario, diviene Socio fondatore.
Può essere Socio non residente chi risiede abitualmente fuori di Sassari. Nel caso di trasferimento a Sassari il Socio non residente diviene Socio ordinario, previo pagamento della tassa di ammissione.
Art. 5
Tutti i Soci possono partecipare alle Assemblee ed hanno diritto di voto. Possono ricoprire cariche sociali i Soci onorari, fondatori e ordinari. Il Presidente è eletto tra i Soci Fondatori.
Art. 6
Si diventa Soci del Circolo a seguito di formale invito da parte del Presidente e successiva accettazione scritta dei destinatari.
L'invito a far parte del Circolo è rivolto dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di Direzione adottata a scrutinio segreto con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
Ogni Socio ha facoltà di segnalare al Presidente nominativi di persone idonee ad essere annoverate tra i Soci; il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio di Direzione per le successive valutazioni.
Dell'appartenenza dei nuovi Soci al Circolo, il Consiglio di Direzione dà notizia mediante affissione nell'albo sociale.
Art. 7
L'impegno a fare patte del Circolo ha la durata di un anno dalla data di ammissione e si intende rinnovato, di anno in anno, salvo dimissioni scritte da inviarsi nei termini di cui al successivo articolo 13.
Art. 8
Si pagano anticipatamente:
a) dal Socio ordinario la tassa di ammissione e la quota sociale;
b) dal Socio fondatore la quota sociale;
c) dal Socio temporaneo e dal Socio non residente la quota sociale in misura pari alla metà di quella stabilita per il Socio ordinario.
Il Socio onorario non corrisponde la quota sociale.
Il Socio ordinario che subentri a un proprio familiare è esonerato dal corrispondere la tassa di ammissione.
Art. 9
L'Assemblea dei Soci determina l'ammontare della tassa di ammissione e della quota sociale.
Art.10
I servizi che offre il Circolo sono riservati al Socio ed estesi al coniuge ed ai figli conviventi che abbiano compiuto i quattordici anni e non abbiano superato i trenta anni.
Art.11
II Presidente può rilasciare inviti a prender parte ai trattenimenti e a frequentare le sale del Circolo. Tali inviti, tranne casi eccezionali, non possono essere rilasciati a persone che hanno ìn Sassari la loro abituale dimora.
Art.12
È vietato introdurre estranei nel Circolo, se non si osservino le norme indicate, eccetto che si tratti di semplice visita ai locali, e salvo il caso di un ex Socio, regolarmente dimissionario per cambia­mento di residenza, che sia di passaggio in Sassari per brevissimo tempo. In quest'ultimo caso l'interessato dovrà informare subito il Presidente.
Art. 13
II Socio che, decorso il tempo del suo impegno, intende dimet­tersi dal Circolo invia comunicazione scritta alla Presidenza almeno un mese prima della scadenza di cui all'art. 7.
Art.14
Il Socio dimissionario può essere riammesso nella categoria e con l'anzianità che aveva al tempo della sua dimissione ed è esonerato dal corrispondere la tassa di ammissione.
Art.15
Il Socio che non ottemperi da dodici mesi al pagamento della quota sociale riceve dal Consiglio di Direzione il conto del suo debi­to e l'invito a pagare; trascorsi inutilmente ulteriori tre mesi, i) Socio sarà invitato formalmente a] pagamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento del citato invito. Scaduto inutilmente anche questo termine viene dichiarato decaduto e cancellato dall'al­bo dei Soci.
Il Socio dichiarato decaduto può per una sola volta essere riammesso, se paga il suo debito verso la cassa del Circolo e la tassa di ammissione.
L'ASSEMBLEA
Art. 16
L'Assemblea ordinaria dei Soci, presieduta dal Presidente, si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni due anni per il rinnovo delle cariche sociali.
Tale assemblea deve essere convocata tra il primo maggio e il trenta giugno. All'ordine del giorno, oltre quelli indicati, possono essere iscritti altri oggetti per iniziativa del Consiglio di Direzione o su richiesta di Soci fatta pervenire alla Presidenza almeno entro il trentuno marzo.
Le modifiche dello Statuto devono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio di Direzione di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno trenta Soci.
Art.17
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Direzione di sua iniziativa o su domanda motivata di almeno trenta Soci fondatori e onorari.
Art.18
La convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria è fatta con avviso a domicilio da spedirsi a tutti i Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione e con pubblicazione nell'albo sociale per uguale periodo e fino al giorno della riunione.
L'avviso di convocazione contiene l'indicazione di tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Art.19
Lo svolgimento delle Assemblee è regolato secondo le norme vigenti per i corpi deliberanti.
Tranne i casi in cui sia espressamente disposta una diversa maggioranza, le deliberazioni sono valide se ottengono il suffragio della metà più uno dei votanti.
Nella prima convocazione occorre l'intervento dì almeno trenta Soci.Nella seconda convocazione l'Assemblea può deliberare con la presenza di almeno dieci Soci fondatori e onorari.
Nell'Assemblea non è consentita la discussione o la votazione su oggetti non iscritti o illegittimamente iscritti nell'ordine del giorno, e ogni relativa deliberazione è nulla.
Dello svolgimento e delle deliberazioni dell'Assemblea si redi­ge processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da due Soci presenti.
Art. 20
II Socio ha diritto di voto nell'Assemblea solo se è in regola con la cassa del Circolo.

IL CONSIGLIO DI DIREZIONE
Art. 21
II Consiglio di Direzione si compone del Presidente e di tredici Direttori di cui almeno sette Soci Fondatori eletti, fra i candidati, dall'Assemblea generale ordinaria a maggioranza di voti e a scrutinio segreto. Nella successiva riunione di insediamento del Consiglio di Direzione, il Presidente, nell'ambi­to degli eletti, nominerà il Vicepresidente.
Il Consiglio di Direzione provvederà alla nomina del Cassiere e del Segretario.
Le candidature per la Presidenza e per l'elezione a Direttore dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria del Circolo, che ne darà atto, non meno di dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale.
Nel caso che taluno dei Direttori per qualsiasi ragione non possa più assolvere l'incarico affidatogli, verrà sostituito da uno dei tre Direttori supplenti, di cui almeno due eletti tra i Soci Fondatori, all'uopo eletti dalla Assemblea generale ordinaria.
Il Consiglio dura in carica due anni e può essere riconfermato.
II Presidente uscente farà parte di diritto del nuovo Consiglio di Direzione ed avrà funzioni consultive al fine di assicurare al nuovo Consiglio Direttivo una continuità di azione ed il conforto delle passate esperienze.
In caso di mancata elezione del Presidente o del Consiglio di Direzione, resta in carica, per le sole pratiche urgenti il Consiglio di Direzione uscente.
Art.22
Qualora, per qualsiasi ragione, venisse a cessare dalle funzioni il Presidente, l'Assemblea sarà convocata entro trenta giorni per la sua sostituzione.
La sostituzione dei Direttori avrà luogo nello stesso termine di giorni trenta solo quando più di tre di essi vengano a cessare dalle loro funzioni.
I nuovi eletti scadranno dalla carica nel tempo in cui sarebbero scaduti quelli che vennero da loro sostituiti.
Art. 23
II Consiglio di Direzione svolge la sua attività sotto la continua fiducia dei Soci espressa annualmente nella Assemblea generale; ad esso è affidata la tutela morale, disciplinare ed amministrativa del Circolo.
Art.24
Il Consiglio di Direzione:
a) interpreta il presente Statuto e decide per i casi non previsti;
b) compila e presenta all'Assemblea generale ordinaria il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno; redige, almeno ogni bien­nio, l'inventario;
c) provvede alla nomina dei Soci a termini del presente Statuto;
d) fissa l'orario di apertura e di chiusura del Circolo e stabilisce le tasse di gioco;
e) nomina le Commissioni di sorveglianza, fissa i turni di servizio dei Direttori ed approva i regolamenti necessari per l'attuazione dei diversi servizi;
f) prende in esame le proposte che gli pervengano da parte dei Soci;
fa la scelta dei giornali e delle riviste per la sala di lettura,
g) stabilisce i rapporti con i collaboratori esterni.
Art. 25
Il Consiglio di Direzione è presieduto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e si riunisce ordinariamente una volta al mese, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o tre membri ne fac­ciano domanda.
Art.26
Il Consiglio di Direzione delibera su determinate proposte iscritte all'ordine del giorno, specificate nella lettera di invio ai Direttori, da spedirsi 48 ore prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo i casi di giustificata urgenza.
Se tutti i membri presenti sono d'accordo, il Consiglio può discutere e deliberare su argomenti non precedentemente iscritti all'ordine del giorno; ma, in questo caso, le deliberazioni sono valide solo se prese all'unanimità.
Art. 27
Il Consiglio di Direzione non può deliberare validamente se non si componga del Presidente, o, in caso di impedimento o di assenza, del Vice Presidente e di altri sei membri. le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A voti pari prevale il voto del Presidente.
Di tutte le deliberazioni del Consiglio di Direzione è redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art.28
II Presidente rappresenta il Circolo, convoca e presiede il Consiglio e le Assemblee ordinarie e straordinarie.
In assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente o il Direttore presente che sia più anziano di età, esclusi però sempre il Segretario ed il Cassiere.
Art.29
Il Consiglio di Direzione ha facoltà di nominare di volta in volta Commissioni per incrementare tutte le attività che il Circolo svolge.

GIOCHI
Art.30
Sono assolutamente proibiti tutti i giochi di azzardo a norma di legge italiana.
La sorveglianza de] gioco e la decisione delle eventuali controversie fra i giocatori è affidata al Direttore delegato ai giochi.
Art.31
Le differenze di gioco si regolano nelle 24 ore non computando i giorni festivi.
Art.32
II Socio che manchi al suo debito di onore cessa di appartenere al Circolo, ed il Consiglio dì Direzione cancella il nome dall'elenco dei Soci, dandone comunicazione allo stesso e disponendone l'affissione nell'albo sociale.
Art.33
Qualunque controversia o discussione sorgesse fra giocatori ed il personale di servizio relativamente alle tasse di gioco, all'uso delle carte, dei gettoni od altro, deve subito essere sottoposta alla decisione del Direttore delegato ai giochi, ed in sua assenza a quella di uno dei Direttori. I giocatori devono sottomettersi alla decisione, ed eseguirla senza discussione salvo reclamo al Consiglio di Direzione.
In assenza del Direttore delegato ai giochi o di uno dei membri del Consiglio di Direzione, i giocatori devono attenersi alla richiesta dell'impiegato di servizio, salvo sempre ricorso al Consiglio di Direzione.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 34
I Soci ai quali vengano addebitate azioni disonorevoli, immorali o contrarie alle leggi della convivenza sociale, o il cui comportamento renda non desiderabile la loro ulteriore appartenenza al Circolo, sono dal Presidente invitati ad astenersi dal frequentare i locali sociali in attesa delle deliberazioni del Consiglio di Direzione.
Nei casi di comprovata indegnità il Consiglio di Direzione delibera senz'altro l'espulsione; negli altri casi invita il Socio a pre-sentare le sue dimissioni.
II Socio che non abbia ottemperato all'invito entro otto giorni, è radiato dall'elenco dei Soci.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Direzione previste in questo articolo occorrono i voti dei quattro quinti dei membri presenti.
Dei provvedimenti del Consiglio di Direzione è data comunicazione ai Soci mediante affissione nell'albo sociale.
Art.35
Tutti i Soci debbono uniformarsi a qualunque disposizione, anche momentanea, presa dal Consiglio di Direzione e loro comunicata con apposite tabelle, od anche verbalmente.
Devono in modo speciale rispettare scrupolosamente le disposizione circa l'orario di apertura e di chiusura del Circolo, circa l'uso delle sale di ricevimento, di lettura e da gioco, del pianoforte, degli apparecchi radiofonici e televisivi, dei biliardi, ecc.
Le infrazioni a queste disposizioni possono far ritenere non desiderabile la ulteriore appattenenza al Circolo di quei Soci che di esse si fossero resi colpevoli.

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
Art.36
Lo scioglimento del Circolo non potrà essere deliberato se non dalla Assemblea generale appositamente convocata. La deliberazione non sarà valida se non venga confermata da una successiva Assemblea, che dovrà essere convocata a distanza non minore di otto giorni dalla precedente.
Per la legalità di questa Assemblea, occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci, e la deliberazione dovrà raccogliere il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti.
La votazione sarà fatta per appello nominale.
Qualora non si ottenga la presenza dei due terzi dei Soci in una od in entrambe le convocazioni, l'Assemblea sarà convocata una terza volta e la deliberazione di scioglimento sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti purché presa con la maggioranza dei quattro quinti dei votanti.
Deliberato definitivamente nel modo suddetto Io scioglimento del Circolo, verrà nominata seduta stante una Commissione di cinque liquidatori.
Art.37
La Commissione dei liquidatori anzitutto dovrà controllare l'esattezza dell'ultimo inventario e ove manchi l'inventario dovrà formarne uno minuzioso e preciso.
Se entro tre anni il Circolo, con gli stessi fini e con non meno di un terzo dei Soci Fondatori esistenti alla data dello scioglimento non viene ricostituito, si procederà alla vendita di tutti gli oggetti invenduti, e le somme ricavate saranno ripartite tutte fra gli Istituti di beneficenza cittadini.
Art.38
Ove, in periodo di liquidazione, si presentasse la possibilità di fusione del Circolo con altra associazione cittadina, la relativa deliberazione e le modalità della fusione saranno prese e fissate dalla maggioranza dei Soci fondatori, all'uopo convocati con lettera raccomandata dalla Commissione e su proposta della Commissione stessa o di almeno dieci Soci fondatori.
Per la validità di tale deliberazione occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei Soci fondatori.
In seconda convocazione la deliberazione, presa a maggioranza di voti, sarà valida qualunque sia il numero dei Soci fondatori presenti.
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